Condizionalità: i “se” che regolano le politiche sociali

Per quanto l’utilizzo del termine condizionalità possa sembrarci insolito il concetto che rappresenta è impresso in noi fin dall’infanzia. Conosciamo espressioni come “a condizione che” o “a patto che” fin dalla più tenera età e vengono rafforzate durante l’esperienza scolastica che ci insegna “i verbi che indicano fatti che possono avverarsi solo a determinate condizioni sono coniugati al modo condizionale”. Nei testi scolastici il condizionale viene accompagnato a un se tra parentesi, che avrebbe dovuto aiutare gli scolari ad immaginare tutta una serie di condizioni che avrebbero permesso il raggiungimento di quanto prospettato, facendo fare un salto logico in avanti, verso una condizione e/o situazione nuova.

Cosa accade però togliendo il se dalle parentesi scolastiche in cui l’abbiamo rinchiuso? Ci scontriamo con il quesito che permea l’essenza stessa della condizionalità, persino nella sua accezione scolastica: sono le condizioni di partenza a definire il risultato in maniera quasi deterministica o è piuttosto l’impegno per raggiungerlo che decide l’esito del percorso? Forse il risultato deve essere frutto di una diversa calibratura di entrambi i fattori?

Queste riflessioni caratterizzano da sempre il pensiero sui servizi sociali, stimolando risposte in termini di strategie d’intervento, organizzazione del lavoro, metodologie operative. La condizionalità, termine che si è diffuso notevolmente negli ultimi anni in ambito sociale e socio-sanitario così come in quello afferente alle politiche per il lavoro, mantiene nell’universo economico, politico e sociale lo stesso significato che rappresenta nelle condizioni a tutti più familiari. Quello della condizionalità è un principio generale che regolamenta i rapporti tra gli Stati, determina dinamiche di mercato, orienta la relazione tra le Istituzioni e i cittadini, legando indissolubilmente il possesso di determinati requisiti all’accesso a benefici e prestazioni (un esempio fra tutti sono le norme europee che regolano l’accesso a determinati finanziamenti).

Il “se” fuori dalle parentesi si sviluppa da un lato come requisito in senso categoriale, ad esempio in misure come la Carta Acquisti del 2008 e le nuove ADI – Assegno Di Inclusione e SFL – Supporto per la Formazione e il Lavoro[1], e dall’altro come il potenziale di cambiamento che le politiche sociali e del lavoro possono agire su scenari, condizioni e situazioni, promuovendo l’attivazione responsabile di cittadini e cittadine. In quest’accezione, questo se non è più rigido classificatore di chi sta dentro e chi fuori da un beneficio o da un contributo, ma diventa un noi responsabilizzante e incoraggiante, motiva, sostiene, accompagna[2]; è un se che sta alla base della personalizzazione degli interventi tipica dell’universalismo selettivo e costruisce le condizioni per rendere raggiungibili specifici obiettivi.

Il Reddito di Cittadinanza[3] ad esempio, ha avuto il grande merito di istituzionalizzare e strutturare il lavoro dell’equipe multidisciplinare e di riconoscere il Patto per il Lavoro e il Patto per l’Inclusione Sociale quale fulcro metodologico ed educativo della relazione tra servizi e beneficiario. Questa relazione è fondata sulla condivisione di valutazione e proposte che articolano la progettazione personalizzata fondata sulle condizionalità che, ad esempio, “riguardano l’immediata disponibilità al lavorol’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.” Tra le attività possibili trovano risalto e grande interesse i Progetti Utili alla Collettività[4] che, sulla base di un’adesione volontaria da parte dei beneficiari che accettano di impegnarsi a favore della propria comunità locale, pur nascendo secondo logiche restitutive, col tempo si sono rivelati esperienze generative di una cittadinanza rinnovata, responsabile e consapevole.

In questa logica, la lettura multidimensionale dello svantaggio e la collaborazione tra servizi[5] rappresentano principi che rinnovano il significato del concetto di condizionalità arricchendolo di contenuti; non più una somma di requisiti che escludono, ma una condivisione di diritti e doveri che genera attivazione personale e sociale.

 

Federico Grassi – Federsanità ANCI Toscana

 

 

[1] L. 85 del 3 luglio 2023Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro e Decreto 8 agosto 2023 introducono l’Assegno Di Inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro, che tra gli elementi discriminanti per beneficarvi riconoscono fattori quali età, presenza di figli/carichi di cura/familiari con disabilità, oltre a requisiti reddituali.

[2] Già nella proposta del REIS – Reddito di Inclusione Sociale elaborata dall’Alleanza contro la povertà nel 2014, viene sancito il principio della “reciproca tra beneficiario del Reis e amministrazione pubblica, entrambi impegnati a prestazioni corrispettive: il primo ad attivarsi e a rispettare i termini del percorso di inserimento; la seconda ad erogare in modo rapido, tempestivo ed efficace entrambe le componenti del Reis, denaro e servizi.” Nel 2018, con l’introduzione da parte del legislatore del REI – Reddito di Inclusione, è come se il concetto di condizionalità venisse ampliato, arrivando quasi a poter parlare di una condizionalità in divenire, non immutabile, ma pronta ad essere ridiscussa in relazione ad aggiornamenti, attività di monitoraggio, esito delle verifiche.

[3] Decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019; https://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/dettaglio

[4] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto per la Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC) del 22 ottobre 2019. https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Slide-PUC.pdf; https://fierapuctoscana.it/; https://www.welforum.it/opportunita-e-criticita-nellattuazione-dei-puc/; https://www.welforum.it/il-punto/limpegno-di-caritas-nel-contrasto-alla-poverta/i-percorsi-di-inclusione/; https://www.welforum.it/concittadinanza-e-puc-pensieri-a-pelo-dacqua/

[5] Principi ben espressi dalla D.G.R.T 544 del 15/05/2023 che ha approvato le Linee Guida integrazione sociale – lavoro elaborate dal Tavolo regionale per la protezione e inclusione sociale.

[Foto di Jon Tyson su Unsplash]

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