Dal carcere al ritorno nella società: il significato di reinserimento

Il portone grigio che si chiude alle spalle, fuori dalla soglia una persona con in mano pochi effetti personali contenuti in una valigia, in qualche caso addirittura all’interno di una busta di plastica. Non si volta, fa alcuni passi e poi si ferma. Con aria disorientata osserva la vita e il mondo circostante che non hanno aspettato e sono andati avanti.

Sono molte le pellicole cinematografiche che ritraggono questa immagine, così come sono molti i libri che la descrivono. L’uscita dal carcere non è mai un momento semplice; quella che si apre successivamente per la persona è infatti una fase di transizione che con una parola precisa viene chiamata reinserimento nella società.

La parola «inserire» deriva dal latino inserĕre, composto da in- (dentro) e serĕre (connettere, intrecciare, legare). Inserire, dunque, significa letteralmente intrecciare dentro: portare qualcosa o qualcuno all’interno di un tessuto già esistente, connettendolo ad esso. Il prefisso re-, di origine latina, puntualizza la ripetizione o il ritorno. Re-inserire indica dunque il ripetere di una azione che è finalizzata al riportare, riconnettere, rintrecciare.

Chiarito il significato etimologico a cui rimanda la parola, è opportuno addentrarsi sulla connotazione che quest’ultima assume in relazione alle politiche penitenziarie. In questo ambito con il termine reinserimento ci si riferisce a un percorso che accompagna una persona condannata verso il recupero dei legami con la comunità. È un termine che parla di lavoro, relazioni, formazione, casa, responsabilità e fiducia.

A rigor di logica il reinserimento, in riferimento all’ambito che abbiamo descritto, presuppone un’azione riabilitante in cui viene ripristinato l’intreccio di relazioni della persona, venuto appunto a mancare in ragione del periodo di detenzione. Per quanto il quadro concettuale ed espressivo a cui rimanda la parola sia piuttosto chiaro, viene da domandarsi se «reinserire» significhi realmente ripristinare il vissuto sociale di una persona, oppure creare per la prima volta delle effettive condizioni di inclusione. In altre parole la domanda da porsi è: siamo sicuri che in precedenza quella persona fosse realmente inserita nel contesto sociale di appartenenza?

Molte delle persone che entrano in carcere provengono da contesti di esclusione prolungata: povertà, bassa scolarizzazione, fragilità familiari, precarietà lavorativa, marginalità sociale. Per loro, il prefisso re- rischia di essere più una finzione grammaticale che una reale indicazione di ritorno ad una condizione di inclusione sociale, che a ben guardare, non è mai stata né reale né fattiva.

A fronte di un quadro di contesto così complesso si intuisce come le attività legate al reinserimento debbano orientarsi verso un percorso capace di garantire un futuro in società alla persona che fuoriesce dal sistema penale. L’Art. 27 della Costituzione italiana esplicitamente afferma: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Il contenuto di questo articolo esprime in maniera inequivocabile come la pena debba offrire al detenuto la possibilità di un cambiamento. Pertanto la rieducazione – e con essa l’azione di reinserimento che ne consegue – non rappresenta una aggiunta opzionale e di contesto alla pena detentiva, ma è a tutti gli effetti la finalità costituzionalmente riconosciuta.

La Legge 354 del 1975 (Ordinamento Penitenziario) ha tradotto il dettato costituzionale in un sistema trattamentale articolato: istruzione, lavoro, attività culturali, religiose e ricreative sono strumenti del percorso rieducativo, non privilegi concessi ai detenuti. È tuttavia la Legge Gozzini (L. 663/1986) il dispositivo normativo che ha garantito un passaggio decisivo, introducendo e disciplinando le misure alternative alla detenzione: l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare, la semilibertà. L’idea di fondo introdotta da questa legge era, ed è tutt’ora, che il ritorno alla società non inizia quando si esce dal carcere, ma durante l’esecuzione della pena stessa. Pertanto, il reinserimento non è da concepirsi come un momento finale, ma diversamente come un processo graduale. Una persona può ricostruire relazioni familiari, sperimentare percorsi di responsabilizzazione, svolgere attività lavorative e formative, mantenendo saldo il legame con la comunità di appartenenza.

Odiernamente l’insieme di attività introdotte a partire dalla legge Gozzini sono garantite dagli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), che accompagnano le persone ammesse alle misure di comunità attraverso programmi personalizzati e attività di sostegno sociale. L’idea che direziona il lavoro dell’UEPE, evidenzia come la costruzione di una società più sicura non passa unicamente da interventi contenitivi e di custodia del detenuto, ma si fonda sulla capacità di costruire percorsi capaci di offrire nuove opportunità di vita. Tra gli strumenti che esemplificano meglio l’orientamento appena descritto merita di essere citata la Legge Smuraglia (L. 193/2000), la quale riconosce il lavoro come strumento fondamentale di reinserimento sociale, incentivando imprese e cooperative ad assumere persone detenute o in esecuzione penale esterna attraverso agevolazioni fiscali e contributive.

A questa evoluzione si è aggiunta più recentemente la cosiddetta Riforma Orlando (D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, attuativo della legge delega n. 103/2017), che ha ulteriormente rafforzato il principio secondo cui la pena deve essere orientata al reinserimento sociale. La riforma ha posto al centro la dignità della persona detenuta, l’individualizzazione del trattamento e il mantenimento dei rapporti con l’ambiente esterno, riconoscendo che il percorso rieducativo deve essere costruito sulle caratteristiche e sui bisogni di ciascuna persona. In questa prospettiva il reinserimento non rappresenta più soltanto l’obiettivo finale della pena, ma diventa il criterio che orienta l’intero percorso dell’esecuzione penale.

A corollario di quanto disposto dalle normative di fonte nazionale si collocano le Regole penitenziarie europee del Consiglio d’Europa (Raccomandazione CM/Rec(2006)2 adottata l’11 gennaio 2006 e revisionata e modificata il 1° luglio 2020), che fissano gli standard a cui i sistemi penitenziari degli Stati membri sono chiamati ad orientarsi. Il documento ribadisce con forza un principio che attraversa l’intera architettura delle politiche penitenziarie europee: il reinserimento non è una fase che inizia all’uscita dal carcere, ma un processo che deve prendere avvio dal primo giorno di detenzione. Le Regole dedicano particolare attenzione alla tutela delle persone vulnerabili — persone con disturbi mentali, dipendenze, fragilità fisiche — per le quali il percorso verso la comunità richiede interventi sanitari e sociali integrati, capaci di accompagnare la persona ben oltre il momento della scarcerazione.

Assumendo una chiave metaforica, la riflessione sul reinserimento richiama, per certi aspetti, il mito del vaso di Pandora. Le criticità strutturali del sistema penitenziario e le fragilità sociali e sanitarie che spesso accompagnano le persone detenute ricordano i mali che, secondo il mito, si diffusero nel mondo quando il vaso venne aperto. Eppure, quando tutto sembrava ormai perduto, dal fondo del vaso emerse la speranza, destinata ad accompagnare l’umanità e a mantenerne vivo lo sguardo verso il futuro. L’auspicio è che allo stesso modo, le azioni che caratterizzano il reinserimento delle persone che fuoriescono dal sistema penale possano rappresentare la speranza di un’esistenza con nuove opportunità e con una maggiore inclusione nel tessuto sociale.

Di Andrea Failli – Federsanità ANCI Toscana

 [Foto di Jonathan Borba su Pexels]

 

Condividi questo articolo

Bibliografia

Nessuna bibliografia caraicata.

Torna in alto