Tirocinio

Dal latino tirocinium ‘primo servizio militare’, derivato di tiro ‘recluta, coscritto’ è un “periodo di addestramento pratico (e l’addestramento stesso) all’esercizio di un mestiere, di una professione, di un’arte, di un’attività in genere, che viene compiuto da un principiante, da un allievo, o anche da persona già qualificata e fornita della necessaria preparazione teorica, o del prescritto titolo di studio, sotto la guida di persona esperta e nel luogo dove tale attività viene svolta regolarmente.”[1]

È un’esperienza che dà la possibilità di sperimentare contesti, situazioni e mansioni favorendo la conoscenza reciproca tra le parti e l’acquisizione di competenze di carattere tecnico-professionale ma anche sociale e relazionale. Rappresenta uno tra i principali strumenti utilizzati nei processi formativi e di empowerment finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa di persone che presentano elementi di fragilità e complessità, all’innalzamento dei livelli di occupabilità e all’occupazione di persone che ne sono prive o che cercano di migliorare la propria situazione occupazionale.

In Toscana sono realizzabili varie tipologie di tirocinio in relazione agli obiettivi specifici e alla condizione individuale che indirizzano il sistema dei servizi verso l’attivazione di tirocini non curriculari o tirocini d’inclusione; oppure verso tirocini curriculari legati a percorsi d’istruzione e formazione di vario livello e i tirocini estivi e d’orientamento[2], dei quali si rimanda ad eventuale altra trattazione; nessuna di queste è configurabile come rapporto di lavoro.

Tutte le fattispecie di tirocinio sono regolate da una Convenzione che definisce durata, aspetti organizzativi e responsabilità, stipulata fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante (pubblico o privato), oltre che l’Ente che ha in carico la persona nel caso di quelli d’inclusione.

Il Progetto Personalizzato dettaglia attività, tempi di accesso, aspetti assicurativi, obblighi delle parti e figure coinvolte ed è sottoscritto anche dal tirocinante oltre che dai soggetti citati.

Il Registro delle presenze è il documento che comprova l’effettivo svolgimento del tirocinio e riporta l’annotazione delle frequenze del tirocinante, controfirmate dal tutor aziendale.

La Relazione finale attesta i risultati conseguiti in termini di competenze acquisite e può costituire “documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze[3].

 

Tirocini non curriculari[4]

Il tirocinio non curriculare[5] è una misura formativa di politica attiva che si distingue in: a) tirocini formativi e di orientamento per persone in uscita da percorsi per il conseguimento di titolo di studio o qualifica; b) tirocini finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro per persone disoccupate, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, lavoratori a rischio disoccupazione, soggetti svantaggiati (ex l.381/91) ecc.

I soggetti ospitanti devono rispettare una serie di requisiti, tra cui ad esempio non aver effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa in cui si attiva il tirocinio, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l’attivazione dello stesso. Inoltre, devono rispettare determinati parametri in termini di numero di dipendenti a tempo indeterminato per calcolare il numero di tirocini attivabili contemporaneamente e non possono ospitare più di una volta lo stesso tirocinante, né ospitare un tirocinante con il quale hanno avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.

Il rimborso minimo dovuto al tirocinante è pari 600 euro mensili, corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile, e ridotto fino a 400 euro, se la partecipazione è inferiore al 70%.

Il tutor aziendale è figura indispensabile poiché in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate ad affiancare il tirocinante e prestare attenzione all’inserimento nel contesto aziendale, cercando di favorire l’instaurazione di un clima sereno ed accogliente.

Recentemente Regione Toscana ha introdotto il marchio TQT “Toscana Tirocini di Qualità”[6] per certificare l’effettiva valenza formativa del tirocinio e l’impegno delle aziende nel fornire un percorso di crescita professionale.

 

Tirocini d’inclusione[7]

I tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione (comunemente chiamati tirocini d’inclusione) “costituiscono una misura di attivazione sociale, espressamente finalizzata a sostenere processi di empowerment e autonomia a livello personale, familiare e sociale […] in favore delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti che necessitano di percorsi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell’inclusione socio-lavorativa e dell’acquisizione di autonomia personale”. [8]

Sono i servizi titolari della presa in carico a valutare di attivare un tirocinio d’inclusione e le motivazioni devono essere riportate nel Progetto Personalizzato indicando bisogni/esigenze in relazione al contesto specifico (personale, familiare, sociale) e alle potenziali capacità di inserimento lavorativo e di inclusione sociale e autonomia.

Il tirocinio d’inclusione può avere una durata fino a 24 mesi rinnovabili di altri 12 e non prevede un numero minimo di ore settimanali di frequenza; inoltre “può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante.” L’indennità di partecipazione viene comunque considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente[9] e calcolata sulla base delle ore realmente effettuate il cui importo orario onnicomprensivo è pari a € 4,00 fino a un massimo di € 500,00 al mese.

È prevista la figura del case manager dell’ente che ha in carico il tirocinante, quale riferimento che presta attenzione all’accuratezza dello scouting nella ricerca del soggetto ospitante più idoneo e pratica forme di tutoraggio, tenuta delle relazioni e della documentazione.

Di Federico Grassi – Federsanità ANCI Toscana

[immagine di Los Muertos Crew]

 

[1] www.treccani.it

[2] L.R. 32/22 art.17 quinquies 1.

[3] Regolamento regionale 47/R del 2003.

[4] https://arti.toscana.it/documents/802755/1923665/Decr_350.2021_All_A_S6.pdf/f9ba51d6-5ec7-424c-973b-79c8169071e0

https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2024DG00000000218

https://giovanisi.it/bando/tirocini-non-curriculari-2025/#idsezione05

[5] L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro “e ss.mm. ii e i relativi regolamenti attuativi

[6] https://www.regione.toscana.it/-/tirocini-non-curriculari-in-toscana

[7] https://www.welforum.it/il-tirocinio-dinclusione-in-toscana/ Il tirocinio d’inclusione in Toscana, F. Grassi

[8] Istituiti con la D.G.R. n.620 del 18 maggio 2020 e dotati degli strumenti operativi col Decreto Dirigenziale n.17624 del 23 ottobre dello stesso anno, recepiscono quanto previsto dagli Accordi Stato – Regioni e provincie autonome del 2013 “Linee-guida in materia di tirocini” e del 2015 “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”

[9] Ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 917/1986 TUIR.

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Bibliografia

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